martedì 12 aprile 2011

Art 5


In questi giorni l’Italia sta affrontando il problema dell’esodo dei clandestini dal Nord Africa.
Ma cosa dice in effetti l’art 5 dell’accordo di Schengen di cui tutti parlano?


Articolo 5

1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l`ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:
a. essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;
b. essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
c. esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel Paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d. non essere segnalato ai fini della non ammissione;
e. non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.

2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente (*) ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente (*) interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo nè a quelle dell'articolo 18.
3. E' ammesso in transito lo straniero titolare di un`autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.

Nel caso in discussione in questi giorni la “Parte contraente” è l’Italia.


Per chi no l’avesse capito, la parte in grassetto si può decifrare così: - “se dai un permesso di soggiorno in deroga alle condizioni di cui sopra, chi lo riceve può stare solo nello stato che lo ha concesso”
E’ per questo che i Francesi mettono i gendarmi sul confine di Ventimiglia.
Maroni, cazzo, l’hai letto il trattato Schengen?

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