Il quarto quesito referendario riguarda il cosiddetto “legittimo impedimento”
Nel diritto processuale penale italiano, il legittimo impedimento è la possibilità per l’imputato di giustificare la propria assenza in aula
La legge prevede che il presidente del Consiglio dei ministri possa invocare il legittimo impedimento in caso di concomitante esercizio di una o più funzioni di Governo.
Il giudice rinvia il processo penale ad altra udienza fino a quando non finirà l’esercizio Governativo
Il rinvio dell'udienza non influisce sul corso della prescrizione del reato, che rimane sospeso per l'intera durata del rinvio.
Le nuove norme sul legittimo impedimento si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado essi si trovino.
I Favorevoli dicono che La finalità dell’impedimento è di assicurare il "sereno svolgimento delle sue funzioni al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri".
I contrari dicono che l’intento è quello di riservare una zona franca al premier in attesa di tempi migliori ( in contraddizione al principio di uguaglianza davanti alla Legge).
Perché se chi governa un paese è accusato di un crimine ha il diritto e il dovere di difenders nel processo non dal processo.
Perché se al governo c’è un mascalzone i cittadini devono saperlo subito. Perché assumere cariche pubbliche è una responsabilità che impone comportamenti trasparenti. Non un privilegio che regala l’impunità ai potenti.
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